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Sez. 3, Sentenza n. 4800 del 24/07/1981 (Rv. 415503 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - IN GENERE - REDDITO DEL CONDUTTORE - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL CONDUTTORE STESSO.*
Stato
decisa il 1981-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415503-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - IN GENERE - REDDITO DEL CONDUTTORE - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL CONDUTTORE STESSO.*

Incombe al conduttore, che assume di avere diritto alla proroga legale del contratto di locazione, l'Onere di provare di trovarsi nella particolare situazione economico-fiscale alla quale le leggi vincolistiche - applicabili quoad tempus - subordinano il beneficio, rimanendo fermo il principio generale del nostro ordinamento quello della liberta contrattuale nella materia in questione. (Conf 3169/80, mass n 406968; (Conf 1443/79, mass n 397769; (Conf 2980/78, mass n 392419).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 31/07/1975 num. 363 art. 1 CORTE COST., Legge 22/05/1976 num. 349 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)