Sez. 5, Sentenza n. 3918 del 15/02/2008 (Rv. 602283 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - IN GENERE | Procedimento di revisione dell'accertamento - AmmissibilitĂ - Condizioni - Fattispecie in tema di utilizzo plafond IVA e certificati d'origine.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - IN GENERE
In materia di tributi doganali, al particolare procedimento di revisione dell'accertamento, di cui all'art. 74 del d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, l'amministrazione finanziaria deve fare ricorso soltanto nell'ipotesi in cui la nuova liquidazione dei diritti di dogana sia stata determinata da una differente qualificazione delle merci importate in relazione alla loro intrinseca natura e non anche nei casi in cui, impregiudicata l'identificazione soggettiva ed oggettiva delle merci nei loro elementi fiscalmente rilevanti, la nuova liquidazione origini da una diversa classificazione tributaria o da una errata individuazione del regime tariffario applicabile. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'utilizzabilitĂ di detto procedimento nei casi di indebito utilizzo di plafond IVA e di certificati di origine, evidenziando che per tale accertamento non sono richieste ulteriori indagini tecno-merceologiche, ma deve soltanto valutarsi il trattamento da riconoscere sulla base della documentazione di corredo riscontrata invalida ed irregolare).
Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 74
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)