Sez. 1, Sentenza n. 1380 del 07/02/1992 (Rv. 475628 - 01)
Tributi erariali indiretti (Tributi anteriori alla riforma del 1972) - Tributi doganali (diritti di confine, dazi all'importazione ed alla esportazione, diritti doganali) - Riscossione - In genere | Procedimento di revisione dell'accertamento ex art. 74 D.P.R. n.43 del 1973 - Ammissibilità - Condizioni - Errori dell'amministrazione sull'inquadramento delle merci in una certa voce della tariffa o sul calcolo del tributo - Rideterminazione del tributo stesso ex art. 74 succitato - Ammissibilità - Esclusione - Accertamento suppletivo - Configurabilità - Pretesa fiscale - Prescrizione - Termine.
Tributi erariali indiretti (Tributi anteriori alla riforma del 1972) - Tributi doganali (diritti di confine, dazi all'importazione ed alla esportazione, diritti doganali) - Riscossione - In genere
In materia di tributi doganali, al particolare procedimento di revisione dell'accertamento, di cui all'art.74 del D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 - soggetto a decadenza semestrale - l'Amministrazione finanziaria deve fare ricorso soltanto nell'ipotesi in cui la nuova liquidazione dei diritti di dogana sia stata determinata da una differente qualificazione delle merci importate o, in genere, dalla modifica degli elementi (relativi alla quantità, alla qualità, al valore e all'origine delle merci stesse) posta alla base dell'accertamento originario. Quando, invece, la rideterminazione del tributo sia stata causata da errori dell'amministrazione che, impregiudicata l'identificazione soggettiva ed oggettiva delle merci nei loro elementi fiscalmente rilevanti, siano caduti sull'inquadramento delle stesse in una certa voce della tariffa o sul calcolo del tributo (ipotesi nelle quali vanno ricomprese l'erronea applicazione di una franchigia o di una esenzione oppure, ancora, in via generale, l'errata individuazione del regime giuridico applicabile), non implicando tali errori nessuna ulteriore indagine sulla merce, la relativa pretesa fiscale deve ritenersi basata sul potere di accertamento suppletivo e, in quanto tale, può essere azionata nel termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 84 dello stesso d.P.R. n. 43 del 1973.
Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 74
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)