Sez. 1, Sentenza n. 3354 del 24/01/1995 Ud. (dep. 28/03/1995) Rv. 200695 - 01
Cosa giudicata - Divieto di un secondo giudizio ("ne bis in idem") | Pluralità di eventi giuridici scaturiti da unica condotta - Giudicato formatosi con riguardo ad uno di essi - Preclusione all'esercizio dell'azione penale in ordine ad un altro - Insussistenza - Fattispecie: resistenza a p.u. e tentato omicidio in danno dello stesso pubblico ufficiale.
Cosa giudicata - Divieto di un secondo giudizio ("ne bis in idem")
Sussiste ipotesi di concorso formale, ex art. 81, comma primo, cod. pen., fra il reato di resistenza a p.u., di cui all'art. 337 cod. pen. ed il reato di tentato omicidio, stante la diversità dei beni giuridici tutelati da tali norme, e le differenze qualitative e quantitative della esercitata violenza contro il pubblico ufficiale; pertanto non può ritenersi operante alcuna preclusione processuale a giudicare separatamente, in distinti processi, le plurime violazioni di legge ancorché riferite ad una condotta unitaria. Il delitto di resistenza a pubblico ufficiale assorbe, infatti, soltanto quel minimo di violenza, al limite delle percosse e non già quegli atti che esorbitando tale limite, e pur finalizzati alla resistenza, attentino alla vita od alla incolumità del pubblico ufficiale. Ne consegue che, accertata la sussistenza di una condotta criminosa che, benché unitaria, abbia leso beni aventi distinta oggettività giuridica, deve ritenersi sussistere un concorso formale eterogeneo di reati. Ne consegue altresì che non vi è alcuna preclusione processuale, derivante dal principio del "ne bis in idem", quando vi sia stato un processo, e si sia formato il giudicato, solo in relazione ad un reato compatibile con altro reato non giudicato, non essendovi la medesimezza del fatto, richiesta dall'art. 649 cod. proc. pen., perché vi sia divieto di un secondo giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 649 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)