Sez. 4, Sentenza n. 2149 del 17/12/1996 Ud. (dep. 06/03/1997) Rv. 207574 - 01
COSA GIUDICATA (COD. PROC. PEN. 1988) - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") | Concorso formale di reati - Giudicato formatosi con riguardo ad uno di essi - Preclusione dell'esercizio di azione penale riguardo ad un altro - Insussistenza - Condizioni: divieto di conflitto teorico di giudicati - Fattispecie.
COSA GIUDICATA (COD. PROC. PEN. 1988) - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM")
Nel concorso formale di reati, in cui con un'unica azione si cagionano più eventi giuridici, il giudicato formatosi con riguardo ad uno di tali eventi non impedisce l'esercizio dell'azione penale in relazione ad un altro, a condizione che non si crei un conflitto teorico di giudicati. (Fattispecie di contravvenzione in materia di prevenzione infortuni e di delitto di lesioni colpose: la Corte ha stabilito che il fatto della contravvenzione, per cui l'imputato era stato assolto con sentenza passata in giudicato, poteva essere preso di nuovo in esame ai fini del delitto solo se il secondo giudizio pervenisse, quanto al fatto contravvenzionale, alle stesse conclusioni del primo e non si ponesse quindi in incompatibilità logica)
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 649 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)