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Sez. 6, Sentenza n. 459 del 08/11/1996 Ud. (dep. 24/01/1997) Rv. 207729 - 01

COSA GIUDICATA (COD. PROC. PEN. 1988) - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") | Medesimo fatto - Identità degli elementi costitutivi del reato intesi non solo nella loro dimensione naturalistica ma anche giuridica - Sussistenza del medesimo fatto solo a tali condizioni - Fattispecie di rapporti tra abuso di ufficio nella formulazione precedente alla riforma del 1990 e peculato - Ritenuta identità del fatto.
Stato
decisa il 1996-11-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207729-01

COSA GIUDICATA (COD. PROC. PEN. 1988) - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM")

Per medesimo fatto, ai fini dell'applicazione del principio del "ne bis in idem" di cui all'art. 649 cod. proc. pen., deve intendersi identità degli elementi costitutivi del reato, e cioè di condotta, evento e nesso causale, considerati non solo nella loro dimensione storico-naturalistica ma anche in quella giuridica, potendo una medesima condotta violare contemporaneamente più disposizioni di legge. (Fattispecie in cui è stata ritenuta sussistere l'identità del fatto in una contestazione di peculato, consistente nel prelievo e consumo di derrate alimentari da parte di un pubblico ufficiale, rispetto a quella di abuso di ufficio ex art. 323 cod. pen. nella formulazione precedente alla riforma del 1990, per la quale era stata emessa sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato conseguente ad amnistia)

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 649 CORTE COST., Cod. Pen. art. 323 CORTE COST., Cod. Pen. art. 314 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)