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Sez. 1, Sentenza n. 1488 del 18/02/1999 Cc. (dep. 29/04/1999) Rv. 213290 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE DETENTIVE | "Ius superveniens" rappresentato dalla legge n. 165 del 1998 - Applicazione anche agli ordini di esecuzione emessi nel vigore della preesistente normativa - Necessità.
Stato
decisa il 1999-02-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213290-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE DETENTIVE

Le nuove regole di sospensione dell'esecuzione della pena previste dai commi quinto, settimo e nono dell'art. 656 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1 della legge n. 165 del 1998, si applicano anche agli ordini di carcerazione emessi nella vigenza della normativa precedente, mentre le incombenze demandata al pubblico ministero dal novellato art. 656, comma quinto, cod. proc. pen. non sono in alcuna maniera condizionate dalla reperibilità del condannato, spiegando ogni loro effetto giuridico dall'effettiva consegna degli atti a costui.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 656 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)