Sez. 1, Sentenza n. 4805 del 13/05/1998 (Rv. 515366 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE | Immobili non destinati ad utilizzazione personale da parte dell'acquirente o dei suoi familiari - Vendita prima del decorso di cinque anni dall'acquisto - Intento speculativo - Sussistenza - Prova contraria - Inammissibilità - Sussistenza del presupposto della plusvalenza tassabile - Accertamento - Questione estimativa - Configurabilità - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE
L'art. 76 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 presume in via assoluta, senza possibilità di prova contraria, l'intento speculativo, allorché fra l'acquisto e la vendita degli immobili non destinati ad utilizzazione personale da parte dell'acquirente o dei suoi familiari sia trascorso un periodo di tempo inferiore a cinque anni. Gli elementi che concorrono a dar vita alla presunzione assoluta sono dunque, da un lato, il non superamento di un certo intervallo temporale fra acquisto e vendita e, dall'altro, la non destinazione all'uso personale dell'acquirente e dei suoi familiari. L'indagine diretta a stabilire la sussistenza del presupposto della plusvalenza tassabile, in relazione all'intento speculativo, rientra nell'ambito delle attribuzioni della Commissione Centrale (art. 26 d.P.R. n. 636 del 1972), con conseguente esclusione di un rinvio alla Commissione di secondo grado (art. 29 citato d.P.R.), trattandosi di questione di interpretazione della norma impositiva e non di mera valutazione estimativa.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 76 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 26 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 29
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)