Sez. 5, Sentenza n. 2429 del 19/02/2001 (Rv. 543944 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE | Art. 76 d.P.R. n. 597/1973 - Intento speculativo - Presunzione - Presupposti - Criterio cronologico di valutazione dell'intento speculativo - Previsione nel comma quarto - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE
Ai fini della tassazione delle plusvalenze l'articolo 76, comma terzo n. 2) d.P.R. n. 597 del 1973 pone una presunzione assoluta circa l'intento speculativo quando vengano venduti suoli che siano stati oggetto di lottizzazione o, alternativamente, che siano stati interessati da opere tali da renderli edificabili, mentre non rileva, quale parametro di tipo cronologico per valutare la sussistenza dell'intento speculativo, la previsione del comma quarto della norma cit., che riguarda esclusivamente i criteri per stabilire il valore iniziale dei suoli acquistati oltre cinque anni prima della loro inclusione in piani regolatori o programmi di fabbricazione.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 76 com. 3 n. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)