Sez. 5, Sentenza n. 7800 del 19/05/2003 (Rv. 563281 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE | Conseguenti a lottizzazione o esecuzione di opere edilizie - Presunzione di speculazione - Presupposti - Esecuzione delle opere da parte del cedente - Affermazione - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE
La plusvalenza da vendita immobiliare, compiuta previa lottizzazione o esecuzione di opere intese a rendere edificabili terreni inclusi in piani urbanistici, ai sensi dell'art. 76, comma terzo, n. 1), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e assoggettata all'imposta gravante sui "redditi diversi" perché consistente in "plusvalenza conseguita mediante operazioni poste in essere con fini speculativi" (purché non rientranti fra i redditi d'impresa), postula che le indicate lottizzazioni od opere siano realizzate dall'alienante, e non da un terzo, difettando - in caso contrario - la possibilità di definirle come strumento o mezzo (e non mera occasione) per la fruizione di un più consistente corrispettivo rispetto la prezzo dell'originario acquisto (fattispecie in cui atti, progetti ed opere a scopo speculativo erano state effettuate dal cessionario).
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 76 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)