Sez. 3, Sentenza n. 16006 del 24/10/2003 (Rv. 567650 - 01)
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE | Procedimento giurisdizionale - Parti del rapporto processuale - Consiglio notarile locale - Qualità di parte - Sussistenza - Fondamento - Omessa integrazione del contraddittorio - Conseguenze.
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE
Nel procedimento giurisdizionale in materia di sanzioni disciplinari a carico di notai - tanto se successivo alla fase amministrativa demandata al Consiglio notarile locale che abbia applicato una sanzione disciplinare minore (avvertimento o censura), quanto se instaurato, su iniziativa del pubblico ministero, per l'applicazione, diretta e per la prima volta, delle sanzioni più gravi (ammenda, sospensione o destituzione) - il Consiglio dell'ordine cui appartiene il notaio incolpato è, in ogni caso, parte del giudizio, essendo portatore di un interesse alla esatta applicazione della sanzione disciplinare; di conseguenza, nel caso di violazione del litisconsorzio necessario non rilevata né in primo né in secondo grado, resta viziato l'intero procedimento.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 107, Cod. Proc. Civ. art. 383 com. 3, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 148, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 150, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 155
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)