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Sez. 3, Sentenza n. 11413 del 18/06/2004 (Rv. 573722 - 01)

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE | Termine di otto giorni per proporre appello - Effettiva conoscenza della comunicazione - Necessità.
Stato
decisa il 2004-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573722-01

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE

In tema di procedimento disciplinare a carico dei notai, il termine di otto giorni per proporre appello dinanzi al Tribunale civile avverso il provvedimento disciplinare adottato dal Consiglio dell'Ordine notarile decorre dalla data in cui il notaio ne ha ricevuto copia. A tal fine, secondo le regole del procedimento disciplinare, che ha carattere amministrativo, qualora la notifica a mezzo lettera raccomandata non giunga a conoscenza del notaio, anche per causa dipendente dalla volontà del destinatario, il Consiglio Notarile deve provvedere a rinnovare la notifica a mezzo ufficiale giudiziario. Ne consegue che la notifica non può ritenersi perfezionata nel momento del deposito della raccomandata inoltrata dal Consiglio presso l'ufficio postale, con successivo avviso al destinatario, poiché ai fini della decorrenza del termine per impugnare rileva la data di effettiva ricezione della lettera raccomandata da parte del notaio

Riferimenti normativi: Regio Decr. 10/09/1926 num. 1326 art. 267, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 149 CORTE COST., DM Grazia e Giustizia 23/05/1916 art. 96

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)