Sez. 3, Sentenza n. 21255 del 29/09/2006 (Rv. 593893 - 01)
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE | Procedimento giurisdizionale - Parti del rapporto processuale - Consiglio notarile locale - Qualità di parte - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze.
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE
Nel procedimento giurisdizionale in materia di sanzioni disciplinari a carico di notai - tanto se successivo alla fase amministrativa demandata al Consiglio notarile locale che abbia applicato una sanzione disciplinare minore (avvertimento o censura), quanto se instaurato, su iniziativa del P.M., per l'applicazione, diretta e per la prima volta, delle sanzioni più gravi (ammenda, sospensione o destituzione) - il Consiglio dell'ordine cui appartiene il notaio incolpato è, in ogni caso, parte del giudizio, essendo portatore di un interesse alla esatta applicazione della sanzione disciplinare, ed è quindi legittimato ad impugnare la relativa sentenza. Tale interesse giustifica e rende necessaria, anche a mente dell'articolo 24 della Costituzione, la partecipazione al giudizio del Consiglio notarile.
Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 148, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 149 CORTE COST., Legge 16/02/1913 num. 89 art. 150, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 151 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 101
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)