diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 7248 del 01/06/2000 (Rv. 537105 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Termini di impugnazione pendenti alla data del 1 aprile 1996 - Disciplina prevista dall'art. 72 del D.Lgs. n. 546 del 1992 - Termine di sessanta giorni - Data di scadenza al 31 maggio 1996 - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537105-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Il termine di sessanta giorni dalla data di insediamento delle Commissioni Tributarie provinciali e regionali (1 aprile 1996), fissato dall'art. 72 del decreto legislativo n. 546 del 1992 per la proposizione delle impugnazioni avverso pronunce in merito alle quali, alla suddetta data, fosse ancora pendente il termine d'impugnazione, è scaduto il 31 maggio 1996 e non già il 30 maggio dello stesso anno, posto che l'art. 72 cit., nell'individuare la data di decorrenza del termine in questione, non ha introdotto alcuna deroga alla regola della non computabilità del "dies a quo".

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 72 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)