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Sez. 5, Sentenza n. 21778 del 09/11/2005 (Rv. 584956 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Termini di impugnazione - Pendenza alla data di insediamento delle nuove commissioni tributarie (1 aprile 1996) - Natura - Presupposto per la proroga di sessanta giorni prevista dall'art. 72 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Configurabilità - Riferibilità della proroga ai termini per impugnare previsti dalla previgente normativa - Esclusione - Riferimento della proroga ai termini previsti dal d.lgs. n. 546 del 1992, ed in particolare dagli artt. 51 e 38 - Configurabilità - Data di scadenza al 31 maggio 1996 - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584956-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, la pendenza dei termini per impugnare costituisce solamente il presupposto per la proroga di sessanta giorni di cui all'art. 72 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che ha ad oggetto esclusivamente i termini previsti dal detto nuovo testo normativo ("i termini previsti dal presente decreto"), in particolare quelli di cui agli artt. 51 e 38, e non anche i termini previsti dalla previgente disciplina. Ne consegue che il termine di sessanta giorni dalla data di insediamento delle Commissioni tributarie provinciali e regionali (1 aprile 1996), fissato dall'art. 72 citato per la proposizione delle impugnazioni avverso pronunce in merito alle quali, alla suddetta data, fosse ancora pendente il termine d'impugnazione, è scaduto il 31 maggio 1996 e non già il 30 maggio dello stesso anno, posto che l'art. 72, nell'individuare la data di decorrenza del termine in questione, non ha introdotto alcuna deroga alla regola della non computabilità del "dies a quo".

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 38, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 51, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 72 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)