Sez. 5, Sentenza n. 4333 del 26/03/2002 (Rv. 553296 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Termini di impugnazione - Pendenza alla data di insediamento delle nuove commissioni tributarie (1 aprile 1996) - Natura - Presupposto per la proroga di sessanta prevista dall'art. 72 D.Lgs. n. 546 del 1992 - Configurabilità - Riferibilità della proroga ai termini per impugnare previsti dalla previgente normativa - Esclusione - Riferimento della proroga ai termini previsti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, ed in particolare dagli artt. 51 e 38 - Configurabilità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, la pendenza dei termini per impugnare costituisce solamente il presupposto per la proroga di sessanta giorni di cui all'art. 72 D.Lgs. n. 546 del 1992, che ha ad oggetto esclusivamente i termini previsti dal detto nuovo testo normativo ("i termini previsti dal presente decreto"), in particolare quelli di cui agli artt. 51 e 38, e non anche i termini previsti dalla previgente disciplina.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 72 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 51, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 38, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 22 com. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)