Sez. 1, Sentenza n. 2165 del 03/04/1980 (Rv. 405824 - 01)
SOCIETA - DI PERSONE FISICHE - SOCIETA SEMPLICE - SCIOGLIMENTO - IN GENERE - CONVENZIONE INTERVENUTA FRA TUTTI I SOCI E DIRETTA ALLO SCIOGLIMENTO, SENZA PROCEDERE ALLA ESTINZIONE DELLA PASSIVITA O ALL'ACCANTONAMENTO DELLE SOMME PER I CREDITI NON ANCORA SCADUTI - EFFETTI - PIENA VALIDITA ED EFFICACIA INTER PARTES - CONSEGUENZE - CONTESTAZIONE DA PARTE DI UN SOCIO IN PROPRIO E QUALE PRESUNTO AMMINISTRATORE - INAMMISSIBILITA.*
SOCIETA - DI PERSONE FISICHE - SOCIETA SEMPLICE - SCIOGLIMENTO - IN GENERE - CONVENZIONE INTERVENUTA FRA TUTTI I SOCI E DIRETTA ALLO SCIOGLIMENTO, SENZA PROCEDERE ALLA ESTINZIONE DELLA PASSIVITA O ALL'ACCANTONAMENTO DELLE SOMME PER I CREDITI NON ANCORA SCADUTI - EFFETTI - PIENA VALIDITA ED EFFICACIA INTER PARTES - CONSEGUENZE - CONTESTAZIONE DA PARTE DI UN SOCIO IN PROPRIO E QUALE PRESUNTO AMMINISTRATORE - INAMMISSIBILITA.*
In materia di societa di persone una convenzione, intervenuta fra tutti i soci, diretta allo scioglimento della societa e alla attribuzione delle relative attivita, senza che si sia proceduto alla totale Estinzione delle passivita o all'accantonamento delle somme per i crediti non ancora scaduti, benche inopponibile ai creditori sociali ed insuscettibile di precludere il fallimento della societa oltre l'anno dal compimento di tale negozio giuridico, assume, comunque, piena validita ed efficacia inter partes, e pertanto, al socio che vi abbia aderito non e consentito di contestarne la validita ed efficacia agendo maliziosamente in giudizio, oltre che in proprio, quale presunto amministratore di una societa che egli stesso ha concorso a sciogliere e ad estinguere.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2257, Cod. Civ. art. 2280, Cod. Civ. art. 2293, Cod. Civ. art. 2297
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)