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Sez. 3, Sentenza n. 58 del 11/01/1989 (Rv. 461299 - 01)

SOCIETÀ - FUSIONE - IN GENERE - FUSIONE PER INCORPORAZIONE D'UNA SOCIETÀ IRREGOLARE O DI FATTO IN UNA SOCIETÀ REGOLARE - INAMMISSIBILITÀ - SUCCESSIONE DI UNA SOCIETÀ REGOLARE NEI RAPPORTI GIÀ INERENTI A UNA SOCIETÀ IRREGOLARE - AMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1989-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461299-01

SOCIETÀ - FUSIONE - IN GENERE - FUSIONE PER INCORPORAZIONE D'UNA SOCIETÀ IRREGOLARE O DI FATTO IN UNA SOCIETÀ REGOLARE - INAMMISSIBILITÀ - SUCCESSIONE DI UNA SOCIETÀ REGOLARE NEI RAPPORTI GIÀ INERENTI A UNA SOCIETÀ IRREGOLARE - AMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE.*

L'inammissibilità di una fusione per incorporazione di una società irregolare o di fatto in una società regolare, discendente dall'ineseguibilità degli adempimenti prescritti dagli artt. 2502 e segg. cod. civ. con riguardo alla pubblicità della fusione stessa a tutela delle posizioni dei terzi, non osta a che una società regolare possa succedere nei rapporti già inerenti a una società irregolare, e quindi acquisire la legittimazione a stare in giudizio nelle controversie che li riguardino, per effetto di altre vicende negoziali idonee al conseguimento di un risultato analogo a detta fusione, come nel caso in cui, dopo lo scioglimento e la liquidazione della società irregolare, residui un'azienda in comunione degli "ex" soci, che poi venga conferita, con i relativi rapporti, nella società regolare. (V 2165/80, mass n 405824; (V 1902/80, mass n 405517; (V 1880/79, mass n 398269; (V 5489/78, mass n 395262; (V 1912/71, mass n 352480).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2272, Cod. Civ. art. 2312, Cod. Civ. art. 2501, Cod. Civ. art. 2502, Cod. Civ. art. 2503 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2555, Cod. Civ. art. 2559

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)