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Sez. 5, Sentenza n. 5263 del 10/03/2005 (Rv. 580007 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO | Deposito della copia autentica con la relata in caso di notificazione - Funzione - Allegazione da parte del ricorrente dell'avvenuta notificazione - Relazione di notificazione - Mancanza - Improcedibilità del ricorso - Fattispecie - Mancata costituzione dell'intimato e mancata produzione della relata - Evitabilità della sanzione - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580007-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO

La previsione, contenuta nel secondo comma, n. 2, dell'art. 369 cod. proc. civ., dell'onere di deposito a pena d'improcedibilità, entro il termine di cui al primo comma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte del giudice di legittimità, a tutela dell'esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale e della tempestività dell'esercizio del diritto d'impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l'osservanza del cosiddetto termine breve. Pertanto, nell'ipotesi in cui il ricorrente alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per Cassazione dev'essere dichiarato improcedibile. Qualora (come nella specie) l'intimato non abbia svolto attività difensiva nel giudizio di cassazione - e quindi non possa farsi questione dell'eventuale non contestazione dell'osservanza del termine da parte del controricorrente -, e non si rinvenga nel fascicolo d'ufficio la copia notificata della sentenza impugnata, nè sia stata separatamente depositata una copia con la relata, nel rispetto del secondo comma dell'art. 372 cod. proc. civ., (applicabile estensivamente, purchè entro il termine, di cui al primo comma dell'art. 369 cod. proc. civ.), neppure sorge il problema della possibilità di evitare la declaratoria d'improcedibilità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)