Sez. L, Sentenza n. 7027 del 14/03/2008 (Rv. 602842 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO | Art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ. - Interpretazione - Distinzione tra mancato deposito di copia autentica della sentenza e mancato deposito di essa unitamente alla relazione di notificazione - Necessità - Conseguenze - Improcedibilità del ricorso soltanto in caso di mancato deposito di copia autentica della sentenza - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO
La sanzione della improcedibilità del ricorso per cassazione prevista dall'art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ. trova applicazione soltanto in riferimento alla prescrizione principale concernente l'onere di produzione di copia autentica della sentenza impugnata e non già rispetto alla ulteriore prescrizione di dettaglio riguardante la produzione della copia con la relazione di notificazione. Infatti, ad escludere l'applicazione della sanzione di improcedibilità rispetto alla ipotesi da ultimo menzionata militano plurime ragioni di ordine sistematico e segnatamente: a) la sanzione non sarebbe comunque idonea a garantire il perseguimento dello scopo di consentire la verifica d'ufficio della mancata formazione della cosa giudicata, essendo a tal fine funzionale soltanto l'esplicazione del contraddittorio; b) essa verrebbe irrogata, di regola, proprio quando la verifica del rispetto del termine breve di impugnazione sarebbe consentita dalla produzione della sentenza con la relata di notificazione ad iniziativa del controricorrente; d) ove il ricorrente indichi soltanto, senza documentarla, la data di notificazione della sentenza, non sarebbe ragionevole attribuire rilievo a tale dichiarazione soltanto per la parte pregiudizievole al ricorrente medesimo; c) nel caso di notificazione a mezzo del servizio postale, la sanzione risulterebbe priva di giustificazione giacché, da un lato, la relazione di notificazione non evidenzia affatto la data di perfezionamento della medesima e, dall'altro, la parte destinataria dell'atto non è in possesso, in genere, di un'esauriente ed inequivoca prova documentale di tale data, la cui produzione non è comunque prevista da alcuna norma.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)