Sez. 4, Sentenza n. 29639 del 23/06/2016 Ud. (dep. 13/07/2016) Rv. 267880 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE - IN GENERE | Guida in stato di ebbrezza - Messa alla prova ex art. 186 bis cod. pen. - Estinzione del reato - Sanzione amministrativa accessoria - Sospensione della patente di guida - Competenza - Giudice - Esclusione - Prefetto - Sussistenza.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE - IN GENERE
In tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice che dichiari l'estinzione del reato per l'esito positivo della messa alla prova, ai sensi dell'art. 168-ter cod. pen., non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, di competenza del Prefetto ai sensi dell'art. 224, comma terzo, C.d.s. (In motivazione, la S.C. ha precisato che, in considerazione della sostanziale differenza tra l'istituto della messa alla prova, che prescinde dall'accertamento di penale responsabilità, e le ipotesi di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, di cui agli artt. 186, comma nono bis, e 187, comma ottavo bis, C.d.s., non può trovare applicazione la disciplina - ivi prevista - che lascia al giudice, in deroga al predetto art. 224, la competenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria).
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 224 com. 3, Cod. Pen. art. 168 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 ter
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)