Sez. 4, Sentenza n. 19369 del 07/05/2024 Ud. (dep. 16/05/2024) Rv. 286470-01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE - IN GENERE | Guida in stato di ebbrezza - Messa alla prova ex art. 168-ter, cod. pen. - Sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida - Competenza - Indicazione - Ragioni.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE - IN GENERE
In tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice che dichiara l'estinzione del reato per l'esito positivo della messa alla prova non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, di competenza del prefetto, di cui agli artt. 223 e 224, comma 3, cod. strada. (In motivazione, la Corte ha precisato che, in ragione della differenza tra l'istituto della messa alla prova, che prescinde dall'accertamento della penale responsabilità, e le ipotesi di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, di cui agli artt. 186, comma 9-bis e 187, comma 8-bis, cod. strada, non trova applicazione la disciplina, ivi prevista, che rimette al giudice l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria).
Cod. Pen. art. 168 ter, Cod. Pen. art. 168 CORTE COST., Cod. Strada art. 224 com. 3, Cod. Strada art. 223, Cod. Strada art. 186 com. 2 lett. C, Cod. Strada art. 187, Cod. Strada art. 186 bis com. 1 lett. A, Cod. Strada art. 186 bis com. 3, Cod. Strada art. 186 com. 2, Cod. Strada art. 186 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)