Sez. 4, Sentenza n. 40069 del 17/09/2015 Ud. (dep. 05/10/2015) Rv. 264819 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE - IN GENERE | Guida in stato di ebbrezza - Messa alla prova ex art. 168 ter cod. pen. - Estinzione del reato - Sospensione della patente di guida - Competenza - Giudice - Esclusione - Prefetto - Sussistenza.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE - IN GENERE
In tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice che dichiari l'estinzione del reato per l'esito positivo della prova, ai sensi dell'art. 168-ter cod. pen., non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, di competenza del Prefetto ai sensi dell'art. 224, comma terzo, C.d.s.. (In motivazione, la S.C. ha precisato che, in considerazione della sostanziale differenza tra l'istituto della messa alla prova, che prescinde dall'accertamento di penale responsabilità, e le ipotesi di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, previste dagli artt. 186 comma nono bis e 187 comma ottavo bis C.d.s., non può trovare applicazione, nel caso di specie, la disciplina ivi prevista che lascia al giudice, in deroga al predetto art. 224, la competenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria).
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 224 com. 3, Cod. Pen. art. 168 ter
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)