Sez. 3, Sentenza n. 6665 del 19/03/2009 (Rv. 607357 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA | Rete fognaria comunale - Impianti fognari da chiunque realizzati e inseriti nel sistema fognario comunale - Obbligo di custodia del comune - Sussistenza - Danni causati da tali impianti - Responsabilità del comune - Sussistenza - Concorrente apporto casuale del terzo - Rilevanza - Condizioni - Limiti.
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA
Gli impianti fognari, da chiunque realizzati, una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali, rientrano nella sfera di controllo dell'ente pubblico che, come custode, risponde, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei danni eziologicamente collegati alla cosa, salva la prova del fortuito; il concorrente apporto casuale di un terzo, rilevante soltanto in sede di eventuale regresso, in base ai principi della responsabilità solidale, non vale a diminuire la responsabilità del custode nei confronti del danneggiato, salvo che non integri il fortuito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)