Sez. 1, Sentenza n. 674 del 26/01/1999 (Rv. 522609 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - IN GENERE | Discrezionalità dei criteri e dei mezzi relativi alla manutenzione dell'opera (rete fognaria) - Limiti - Violazione delle comuni norme di prudenza e diligenza - Responsabilità ex art. 2051 cod. civ. per danni arrecati a terzi - Configurabilità - Condizioni.
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - IN GENERE
La discrezionalità (e la conseguente insindacabilità da parte del giudice ordinario) dei criteri e dei mezzi con i quali l'amministrazione realizza e mantiene un'opera pubblica trovano un limite nell'obbligo dell'amministrazione medesima di osservare, a tutela dell'incolumità' dei cittadini e dell'integrità' del loro patrimonio, le specifiche disposizioni di legge e di regolamento disciplinanti quelle attività, nonché le comuni norme di diligenza e prudenza, così che all'inosservanza di dette disposizioni e norme consegue la ineludibile responsabilità' dell'amministrazione per i danni arrecati a terzi. È, in particolare, configurabile, a carico della P.A., una responsabilità ex art. 2051 cod. civ. in relazione a beni, demaniali o patrimoniali, non soggetti ad uso generale e diretto della collettività (come, nella specie, la rete fognaria comunale), i quali consentano, per effetto della loro limitata estensione territoriale, un'adeguata attività di vigilanza e di controllo da parte dell'ente a tanto preposto.
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. A art. 2, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. A art. 4, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)