Sez. 3, Sentenza n. 6515 del 02/04/2004 (Rv. 571771 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - IN GENERE | Responsabilità per custodia di un ente pubblico - Configurabilità - Condizioni - Trasferimento del potere di fatto a terzi solo in parte - Permanere della responsabilità per custodia - Configurabilità - Limiti.
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - IN GENERE
È configurabile, a carico della pubblica amministrazione, una responsabilità ex art. 2051 cod.civ. in relazione a beni, demaniali o patrimoniali, non soggetti ad uso generale e diretto della collettività, i quali consentano, per effetto della loro limitata estensione territoriale, un'adeguata attività di vigilanza e controllo da parte dell'ente ad esso preposto (nel caso di specie, la rete fognaria comunale). Più in particolare, qualora il potere di fatto sull'opera sia stato trasferito a terzi solo in parte, mantenendo l'ente l'obbligo di vigilanza e controllo, non viene meno il suo dovere di custodia, e quindi neppure la correlata responsabilità ex art. 2051 cod.civ., da cui l'ente proprietario si può liberare solo fornendo la prova del caso fortuito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)