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Sez. 3, Sentenza n. 64 del 07/01/1982 (Rv. 417754 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - OPPORTUNITÀ DI DISPORRE LA CONSULENZA - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1982-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417754-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - OPPORTUNITÀ DI DISPORRE LA CONSULENZA - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*

Rientra nel potere discrezionale del giudice del merito accogliere o rigettare l'istanza di ammissione di una consulenza, senza che il provvedimento negativo possa essere censurato in Sede di legittimità quando risulti che gli elementi di convincimento per disattendere la richiesta della parte siano stati tratti da risultanze probatorie già acquisite e valutate con un giudizio immune da vizi logici o giuridici. (Conf 3168/79, mass n 399536; (Conf 2841/79, mass n 399158).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)