Sez. 3, Sentenza n. 2841 del 17/05/1979 (Rv. 399158 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - OPPORTUNITA DI DISPORRE LA CONSULENZA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - ESERCIZIO NEGATIVO - CENSURABILITA PER INSUFFICIENZA ED ILLOGICITA DELLA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - OPPORTUNITA DI DISPORRE LA CONSULENZA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - ESERCIZIO NEGATIVO - CENSURABILITA PER INSUFFICIENZA ED ILLOGICITA DELLA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Rientra nel potere discrezionale del giudice del merito disporre o meno una consulenza tecnica di ufficio, ed il relativo provvedimento negativo non e censurabile, neppure per via indiretta, sotto il profilo dell'insufficienza ed illogicita della motivazione della sentenza, quando il giudice del merito dimostri, con argomenti razionali, le irrilevanze dell'accertamento richiesto ai fini della decisione ovvero la inutilita della consulenza tecnica per la possibilita di supplirvi col ricorso alle altre risultanze processuali e alle nozioni di comune esperienza.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 68 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)