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Sez. 6, Sentenza n. 4072 del 03/11/2000 Cc. (dep. 05/12/2000) Rv. 218661 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - PROVVEDIMENTI IN CASO DI SCARCERAZIONE PER DECORRENZA DEI TERMINI | Ripristino della misura - Condanna in altro procedimento per altro reato - Influenza della nuova condanna ai fini della configurabilità del pericolo di fuga - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-11-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/218661-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - PROVVEDIMENTI IN CASO DI SCARCERAZIONE PER DECORRENZA DEI TERMINI

In tema di ripristino delle misure cautelari personali, non può considerarsi rilevante per l'applicazione dell'articolo 307, secondo comma, cod. proc. pen. un evento processuale diverso, quale la condanna subita in altro procedimento, in relazione al quale non vi sia alcuna competenza del giudice che procede. (Nella specie la Corte non ha ritenuto sufficiente la condanna subita dall'imputato in altro procedimento per altro reato per poter affermare la sussistenza di un concreto pericolo di fuga necessario per il ripristino della misura cautelare).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 307 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 307 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)