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Sez. 3, Sentenza n. 345 del 08/11/1995 Ud. (dep. 15/01/1996) Rv. 203715 - 01

Acque | Tutela delle acque dall'inquinamento - Ecologia - Scarico di insediamento produttivo in pubblica fognatura tramite depuratore - Obbligo del rispetto dei limiti stabiliti dalla tabella C) allegata alla legge 10 maggio 1976 n. 319 per i parametri di natura tossica, persistente e bioaccumulabile - Sussistenza - Fissazione di parametri inferiori da parte del regolamento del depuratore - Irrilevanza - Fattispecie in tema di residui della macellazione contenenti toluene.
Stato
decisa il 1995-11-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203715-01

Acque

In tema di inquinamento delle acque, il superamento dei limiti di accettabilità inderogabili per i parametri di natura tossica persistente e bioaccumulabile, di cui al num. 4) dell'allegato alla delibera 30 dicembre 1980 del comitato interministeriale previsto dall'art. 3 della legge 10 maggio 1976 n. 319, da parte di impianti produttivi che scarichino direttamente o indirettamente in pubbliche fognature, costituisce reato anche dopo le modifiche apportate alla legge 10 maggio 1976 n. 319. Tale legge infatti consente alle regioni di fissare limiti di tollerabilità anche più elastici di quelli previsti dalla tabella C) allegata alla legge, tranne che per i parametri relativi alle sostanze sopra indicate, tra cui rientrano i solventi aromatici e in particolare il toluene. Per tali sostanze è perciò sempre e comunque impossibile il superamento dei parametri previsti dalla legge. (Fattispecie in tema di scarichi di un impianto di macellazione).

Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 CORTE COST., Legge 17/05/1995 num. 172 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)