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Sez. 3, Sentenza n. 3482 del 15/10/1996 Cc. (dep. 14/11/1996) Rv. 206712 - 01

ACQUE | Tutela dall'inquinamento - Insediamenti produttivi - Scarichi in pubblica fognatura - Entrata in funzione dell'impianto di depurazione - Prescrizioni comunali e regionali - Deroga ai limiti della tabella c) - Possibilità - Regime transitorio - Disciplina applicabile.
Stato
decisa il 1996-10-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206712-01

ACQUE

La legge 17 maggio 1995, n. 172 ha parificato gli scarichi degli insediamenti produttivi, che recapitano in pubblica fognatura, nuovi a quelli preesistenti alla vigenza della legge 10 maggio 1976, n. 319, poiché, dopo l'entrata in attività dell'impianto centralizzato di depurazione (a prescindere dalle modalità di funzionamento), gli scarichi medesimi devono adeguarsi soltanto (e non "inoltre") alle prescrizioni regolamentari del Gestore. La nuova disciplina delinea un sistema sganciato dai rigidi limiti stabiliti dalla normativa statale e modulato sulla capacità e potenzialità degli impianti di depurazione e, quindi, sulle determinazioni ed i controlli locali. Tale flessibilità incontra, però, una restrizione nella necessità di osservare quelli regionali, stabiliti in base all'art. 14 della legge n. 319 del 1976. Quest'ultima disposizione, nel testo modificato nel 1995, prevede che, durante il regime transitorio, siano rispettate le prescrizioni in precedenza adottate dagli enti territoriali ed in particolare la delibera interministeriale 30 dicembre 1980. Ne deriva che il superamento dei limiti stabiliti dalla tabella c) allegata alla legge n. 319 del 1976 è depenalizzato anche durante la fase transitoria, qualora i parametri fissati dalle Regioni o dai Gestori predetti siano meno restrittivi. La violazione dei limiti, attinenti ai reflui di natura tossica persistente e bioaccumulabile, integra, invece, estremi di reato.

Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 12 CORTE COST., Legge 05/10/1976 num. 10 art. 14, Legge 17/05/1995 num. 172 CORTE COST., Decreto Legge 17/03/1995 num. 79 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)