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Sez. 1, Sentenza n. 15297 del 06/07/2007 (Rv. 600404 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - PER MANCATA COSTITUZIONE O COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE | Notificazione dell'atto d'appello non seguita da iscrizione della causa a ruolo - Effetti - Interruzione del termine breve per impugnare - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2007-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600404-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - PER MANCATA COSTITUZIONE O COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE

La notifica della citazione in appello, non seguita da iscrizione della causa a ruolo, non consuma il potere di impugnazione, qualora sia mancata qualsiasi pronuncia di inammissibilità od improcedibilità. Tuttavia, sebbene la parte possa notificare "ex novo" l'atto d'appello (ma non già riassumere la causa, non applicandosi in questo caso l'art. 307 cod. proc. civ.), è necessario che ciò avvenga prima dello spirare del termine per l'impugnazione, il quale non è interrotto dalla notifica della citazione non iscritta a ruolo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 348

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)