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Sez. 3, Sentenza n. 1322 del 24/01/2006 (Rv. 587842 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - COSTITUZIONE E COMPARIZIONE DELLE PARTI | Art. 348 cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 54 della legge n. 353 del 1990 - Mancata costituzione dell'appellante - Conseguenze - Improcedibilità dell'appello - Configurabilità - Riassunzione del processo ex art. 307 cod. proc. civ. nel caso di mancata costituzione di entrambe le parti - Ammissibilità - Esclusione - Costituzione tempestiva dell'appellato - Applicabilità del secondo comma dell'art. 171 cod. proc. civ. - Esclusione - Ritardata costituzione di entrambe le parti - Trattazione dell'appello - Esclusione - Fondamento - Costituzione tardiva dell'appellato in caso di costituzione tempestiva dell'appellante - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2006-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587842-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - COSTITUZIONE E COMPARIZIONE DELLE PARTI

In tema di improcedibilità dell'appello, l'art. 348, primo comma, del codice di procedura civile, nel testo sostituito, con efficacia dal 30 aprile 1995, dall'art. 54 della legge 26 novembre 1990, n. 353, la mancata costituzione in termini dell'appellante nel termine di cui all'art. 165 cod. proc. civ. (da intendersi richiamato dall'art. 347 cod. proc. civ.), determina automaticamente l'improcedibilità dell'appello, restando esclusa sia, per il caso di mancata costituzione di entrambe le parti, l'applicazione del regime di cui all'art. 171, primo comma, in relazione all'art. 307, primo comma, cod. proc. civ., e, quindi la possibilità di una riassunzione del processo entro l'anno dalla scadenza del termine di cui all'art. 166 per la costituzione dell'appellato, sia, in ipotesi di costituzione dell'appellato nel termine di cui all'art. 166, l'applicazione dell'art. 171, secondo comma, dello stesso codice e, quindi, la possibilità della costituzione dell'appellante fino alla prima udienza, sia infine, per il caso di ritardata costituzione di entrambe le parti, una trattazione dell'appello. Infatti, il richiamo alle "forme" ed ai "termini" del procedimento avanti il tribunale, contenuto nell'art. 347, primo comma, cod. proc. civ., per quanto attiene alla costituzione dell'attore, deve ritenersi riferito esclusivamente al termine di cui all'art. 165 proc. civ., in quanto lo impone il tenore dell'art. 348 del codice di rito, che, stabilendo espressamente l'improcedibilità dell'appello per la mancata costituzione in termini e prevedendo una sanzione ricollegata all'inosservanza del termine per la costituzione dell'appellante, rende incompatibile - ai sensi dell'art. 359 cod. proc. civ. - che l'applicazione di tale sanzione possa essere posta nel nulla da un comportamento successivo dell'appellante, soggetto destinatario della sanzione (quale sarebbe la riassunzione) o dell'altra parte, cioè l'appellato (quale sarebbe la riassunzione o la sua costituzione tempestiva) o di entrambe le parti (che chiedessero di trattare la causa, in caso di ritardata costituzione di entrambe). L'applicazione della norma dell'art. 171, secondo comma, cod. proc. civ. resta possibile, invece, per il caso di costituzione tempestiva dell'appellante, consentendosi in tal caso la costituzione dell'appellato all'udienza (ferma l'applicazione del primo comma dell'art. 343, cod. proc. civ., in punto di decadenza dall'appello incidentale e salva in ogni caso l'applicazione del secondo comma di tale norma).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 171 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 347, Cod. Proc. Civ. art. 348, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 54

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)