Sez. L, Sentenza n. 18715 del 30/08/2006 (Rv. 591875 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO | Inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio - Omesso rilievo da parte del giudice - Conseguenze - Accertamento anche d'ufficio in grado d'appello in assenza di un impulso di parte - Vizio di ultrapetizione - Sussistenza.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO
Nel rito del lavoro l'inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, se non rilevata dal giudice, si converte in motivo di impugnazione della sentenza, onde non può essere rilevata dal giudice d'appello senza impulso di parte, in mancanza del quale la dichiarazione officiosa di nullità e di inammissibilità della domanda dà luogo al vizio di ultrapetizione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)