Sez. L, Sentenza n. 7089 del 07/07/1999 (Rv. 528415 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO | Nullità del ricorso per difetto dei requisiti ex art. 414 n. 3 e 4 - Insanabilità e rilevabilità d'ufficio - Deduzione in sede di legittimità - Liceità - Esame diretto degli atti da parte della Corte di cassazione - Ammissibilità.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO
Nel rito del lavoro la nullità del ricorso introduttivo per mancanza dei requisiti di cui all'art. 414 n. 3 e 4 cod. proc. civ. è insanabile e rilevabile d'ufficio, e quindi è deducibile per la prima volta davanti alla Corte di cassazione, la quale - essendo coinvolto un "error in procedendo" - deve procedere ad un esame diretto del ricorso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)