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Sez. 1, Sentenza n. 2169 del 02/03/1987 (Rv. 451400 - 01)

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - CONTRAFFAZIONE (AZIONE DI) - VIOLAZIONE DI PRIVATIVO - PROCESSO E SANZIONI - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DOMANDA RICONVENZIONALE DI NULLITÀ DEL BREVETTO - ATTRAZIONE NELLA COMPETENZA DEL GIUDICE DELLA DOMANDA PRINCIPALE.*
Stato
decisa il 1987-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451400-01

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - CONTRAFFAZIONE (AZIONE DI) - VIOLAZIONE DI PRIVATIVO - PROCESSO E SANZIONI - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DOMANDA RICONVENZIONALE DI NULLITÀ DEL BREVETTO - ATTRAZIONE NELLA COMPETENZA DEL GIUDICE DELLA DOMANDA PRINCIPALE.*

Se nel corso di un giudizio per contraffazione di marchio instaurato, a norma dell'art. 76 R.d. 29 giugno 1939 n. 1127, innanzi al giudice del luogo in cui sono stati commessi gli Atti lesivi dei diritti del titolare del marchio, viene proposta domanda riconvenzionale di declaratoria della nullità del marchio stesso, per la quale è prevista la Competenza territoriale inderogabile del domicilio del convenuto, il giudice adito resta competente anche per la riconvenzionale, in quanto l'art. 36 cod. proc. civ., del quale non è possibile l'interpretazione analogica, esclude la Competenza del giudice della causa principale per le sole ipotesi in cui la Competenza per la riconvenzionale appartiene per materia o valore ad un giudice diverso da quello competente per la domanda principale e non anche quando ne sia differente la Competenza territoriale. (V 171/83, mass n 424991; (V 681/81, mass n 411150; (V 5238/79, mass n 401877; (Conf 541/76, mass n 379200).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 76

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)