Sez. L, Sentenza n. 3027 del 23/06/1989 (Rv. 463206 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - IN GENERE - ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI AVVOCATO SENZA LIMITI TERRITORIALI ED ESERCIZIO DI QUELLE DI RAPPRESENTANZA PROCESSUALE SOLO NELL'AMBITO DEL DISTRETTO DI ISCRIZIONE NELL'ALBO - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3, 4, 24 E 41 COST. - ESCLUSIONE.*
AVVOCATO E PROCURATORE - IN GENERE - ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI AVVOCATO SENZA LIMITI TERRITORIALI ED ESERCIZIO DI QUELLE DI RAPPRESENTANZA PROCESSUALE SOLO NELL'AMBITO DEL DISTRETTO DI ISCRIZIONE NELL'ALBO - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3, 4, 24 E 41 COST. - ESCLUSIONE.*
Le norme degli artt. 82 cod. proc. civ. e 4 e 5 del R.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, che consentono l'Esercizio delle funzioni di avvocato senza limiti territoriali e l'Esercizio delle funzioni di rappresentanza processuale solo nell'ambito del distretto dove si trova il tribunale presso il quale il professionista è iscritto, manifestamente non si pongono in contrasto né con gli artt. 24, secondo comma, e 3, primo comma, cost. - atteso, in particolare, che la limitazione territoriale della Competenza del procuratore legale agevola l'Esercizio di difesa senza determinare discriminazione fra gli iscritti ai vari albi, essendo tali professionisti in posizione del tutto simile - né con gli artt. 4 e 41 cost., atteso che il riconoscimento costituzionale del diritto al lavoro (e della libertà dell'iniziativa economica) non esclude che il legislatore ordinario possa, nell'interesse generale, disciplinare l'Esercizio. (Conf 2265/84, mass n 434315, sulla seconda parte; (Conf 6160/82, mass n 423843).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 4, Costituzione art. 24, Costituzione art. 41, Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 4 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)