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Sez. 1, Sentenza n. 2265 del 09/04/1984 (Rv. 434315 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - ISCRIZIONE DEL PROCURATORE ALL'ALBO DEL DISTRETTO - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - INDICAZIONE DELLA PROCURA E SOTTOSCRIZIONE DEL PROCURATORE - SOTTOSCRIZIONE EFFETTUATA DAL PROCURATORE ISCRITTO ALL'ALBO DI UN TRIBUNALE DI ALTRO DISTRETTO GIUDIZIARIO - NULLITÀ ASSOLUTA E INSANABILE DELL'ATTO - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 82, TERZO COMMA, COD. PROC. CIV. E DELL'ART. 5 DEL R.D.LEGGE N. 1578 DEL 1933 - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1984-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434315-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - ISCRIZIONE DEL PROCURATORE ALL'ALBO DEL DISTRETTO - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - INDICAZIONE DELLA PROCURA E SOTTOSCRIZIONE DEL PROCURATORE - SOTTOSCRIZIONE EFFETTUATA DAL PROCURATORE ISCRITTO ALL'ALBO DI UN TRIBUNALE DI ALTRO DISTRETTO GIUDIZIARIO - NULLITÀ ASSOLUTA E INSANABILE DELL'ATTO - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 82, TERZO COMMA, COD. PROC. CIV. E DELL'ART. 5 DEL R.D.LEGGE N. 1578 DEL 1933 - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

La sottoscrizione della citazione davanti a un tribunale o ad una Corte d'appello da parte di un procuratore iscritto nell'albo di un tribunale di altro distretto giudiziario, comporta, ai sensi dell'art. 82, comma terzo, cod. proc. civ. in relazione all'art. 5 del R.d. legge 27 novembre 1933 n. 1578, la nullità assoluta ed insanabile dell'atto, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, data la sua attinenza alla Costituzione del rapporto processuale, in quanto tale sottoscrizione integra un requisito essenziale dell'atto stesso e fa fede della sua provenienza, rimanendo irrilevante che si costituisca in giudizio altro procuratore abilitato al patrocinio avanti al giudice adito. Le menzionate norme, in quanto distinguono tra funzioni difensive e funzioni di rappresentanza processuale, limitando l'Esercizio di queste ultime solo nell'ambito del distretto dove si trova il tribunale presso il quale il professionista è iscritto, manifestamente non si pongono in contrasto con gli artt. 3, 4, 24, 35 e 41 cost., l'indicata diversità di disciplina essendo obiettivamente giustificata dalla diversità delle rispettive situazioni, ed essendo rivolta ad un più ordinato e razionale svolgimento del patrocinio legale. (V Corte cost. 54/77; (V Corte cost. 47/71; (V Corte cost. 54/66; (Conf 1300/83, mass n 426086; (Conf 1032/83, mass n 425801; (Conf 6160/82, mass n 423843; (Conf 4845/82, mass n 422845; (Conf 2384/81, mass n 413146).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 4, Costituzione art. 24, Costituzione art. 35, Costituzione art. 41, Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)