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Sez. 1, Sentenza n. 6160 del 17/11/1982 (Rv. 423843 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - IN GENERE - DISTINZIONE DI FUNZIONI TRA AVVOCATI E PROCURATORI - DIVERSO AMBITO TERRITORIALE DI ESERCIZIO - QUESTIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1982-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423843-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - IN GENERE - DISTINZIONE DI FUNZIONI TRA AVVOCATI E PROCURATORI - DIVERSO AMBITO TERRITORIALE DI ESERCIZIO - QUESTIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 82 terzo comma, cod. proc. civ. 4 e 5 del R.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, sull'ordinamento della professione di avvocato e procuratore, un avvocato può svolgere dinanzi ai tribunali ed alle corti d'appello di qualsiasi distretto attività difensiva, mentre può assumere funzioni procuratorie solo nell'ambito del distretto ove si trova il tribunale presso il quale è assegnato. Tali norme manifestamente non si pongono in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto introducono una distinzione fra funzioni difensive e funzioni di rappresentanza processuale obiettivamente giustificata dalla diversità delle rispettive situazioni. (V 2348/81, mass n 413146; (V 458/61).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 4 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)