diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 14824 del 15/01/2026 Ud. (dep. 23/04/2026) Rv. 289809-01

CACCIA - AGENTI DI VIGILANZA | Guardie particolari giurate delle associazioni zoofile riconosciute - Qualifica di agenti di polizia giudiziaria - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-01-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289809-01

CACCIA - AGENTI DI VIGILANZA

Le guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, nominate con decreto prefettizio, non rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria con riguardo ai controlli, in materia venatoria, svolti in ambiti diversi dalla tutela degli "animali da affezione", atteso che in tale categoria rientrano esclusivamente gli animali domestici, con esclusione della fauna selvatica o esotica, e che a tale categoria sono limitati i poteri di vigilanza attribuiti dall'art. 6, comma 2, legge 20 luglio 2004, n. 189, alle precisate guardie particolari giurate. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che aveva ravvisato, nello svolgimento di perquisizioni e sequestri di animali esotici da parte delle guardie particolari giurate appartenenti al nucleo investigativo antibracconaggio dell'associazione Endas, il delitto di usurpazione di pubbliche funzioni).

Cod. Pen. art. 347, Legge 20/07/2004 num. 189 art. 6 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)