Sez. 6 - , Sentenza n. 21508 del 07/05/2019 Ud. (dep. 16/05/2019) Rv. 275676 - 01
CACCIA - AGENTI DI VIGILANZA | Guardie particolari giurate delle associazioni zoofile riconosciute – Qualifica di agenti di polizia giudiziaria – Esclusione – Ragioni.
CACCIA - AGENTI DI VIGILANZA
Le guardie particolari giurate delle associazioni zoofile riconosciute, nominate con decreto prefettizio, non rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria con riguardo ai controlli in materia venatoria per il solo fatto che è loro affidata, ex art. 6, comma 2, della l. 20 luglio 2004, n. 189, la vigilanza sull'applicazione di tale legge e delle altre norme a tutela degli "animali da affezione", in quanto rientrano in questa categoria i soli animali domestici o di compagnia, con esclusione della fauna selvatica. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la sentenza di condanna, per il reato di usurpazione di pubblica funzione, emessa nei confronti di una guardia zoofila che aveva eseguito controlli venatori nei confronti di cacciatori).
Riferimenti normativi: Legge 20/07/2004 num. 189 art. 6 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 55 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 57
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)