Sez. 3, Sentenza n. 23631 del 09/04/2008 Cc. (dep. 11/06/2008) Rv. 240231 - 01
CACCIA - AGENTI DI VIGILANZA | Guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche - L. n. 189 del 2004 - Vigilanza sugli "animali da affezione" - Qualifica di agenti di polizia giudiziaria - Esclusione - Fondamento.
CACCIA - AGENTI DI VIGILANZA
In tema di caccia, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, nominate con decreto prefettizio, non spetta la qualifica di agenti di polizia giudiziaria per il solo fatto che è alle medesime affidata, a norma dell'art. 6, comma secondo, della L. 20 luglio 2004, n. 189, la vigilanza sull'applicazione della citata legge e delle altre norme poste a tutela degli "animali da affezione", in quanto in tale categoria rientrano esclusivamente gli animali domestici o di compagnia con esclusione della fauna selvatica, non potendo essere attribuito al dato normativo un significato rimesso a criteri di valutazione meramente soggettiva. (Fattispecie in tema di sequestro probatorio di alcuni tordi eseguito da agenti di vigilanza volontaria della L.I.P.U.).
Riferimenti normativi: Legge 20/07/2004 num. 189, Legge 20/07/2004 num. 189 art. 6, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 55 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 57
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)