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Sez. 3, Sentenza n. 8890 del 10/02/2005 Cc. (dep. 08/03/2005) Rv. 230981 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione dei rifiuti - Materie fecali - Esclusione dalla disciplina dei rifiuti - Condizioni - Individuazione.
Stato
decisa il 2005-02-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230981-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

In tema di gestione dei rifiuti, la esclusione delle materie fecali dalla disciplina di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, prevista dall'art. 8 lett. c), opera a condizione che le stesse provengano da attività agricola e che siano riutilizzate nella stessa attività agricola. (In applicazione di tale principio la Corte ha affermato la applicabilità della disciplina sui rifiuti alla gestione di materie fecali provenienti da un alpeggio di bovini in una malga).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 8, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)