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Sez. 3, Sentenza n. 40191 del 11/10/2007 Cc. (dep. 30/10/2007) Rv. 238057 - 01

ACQUE | Tutela delle acque dall'inquinamento - Scarico - Nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 152 del 2006 - Nozione - Configurabilità del cosiddetto scarico indiretto - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-10-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/238057-01

ACQUE

In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, anche a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (il cui art. 74, lett. ff) - a differenza dell'abrogato art. 2, lett. bb) D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 - non contiene il riferimento espresso alla immissione diretta tramite condotta), per "scarico" deve intendersi l'immissione nel corpo recettore tramite condotta o comunque tramite un sistema di canalizzazione, anche se non necessariamente costituito da tubazioni. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha ulteriormente affermato che deve escludersi il ritorno alla nozione di scarico indiretto, non riproposta nel D.Lgs. n. 152 del 2006).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 74 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 185 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)