Sez. L, Sentenza n. 16763 del 09/08/2005 (Rv. 583303 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE | Giornalisti - Prepensionamento di cui all'art. 37 della legge n. 416 del 1981 - Presupposto - Ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale - Necessità - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 37, comma primo, lett. b), e comma secondo, della legge n. 416 del 1981, il diritto al pensionamento anticipato a favore dei giornalisti presuppone l'ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva negato tale diritto non risultando che l'impresa editrice del quotidiano avesse chiesto l'ammissione al trattamento di integrazione salariale a seguito della dichiarazione dello stato di crisi, nè che il Ministero del lavoro l'avesse concessa).
Riferimenti normativi: Legge 05/08/1981 num. 416 art. 37
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)