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Sez. L, Sentenza n. 16244 del 16/07/2014 (Rv. 632309 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE | Provvidenze per l'editoria - Art. 37 della legge n. 416 del 1981 nel testo "ratione temporis" applicabile - Crisi aziendale - Riconoscimento del beneficio del prepensionamento - Condizioni.
Stato
decisa il 2014-07-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632309-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE

In materia di provvidenze per l'editoria, l'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416 - "ratione temporis" applicabile, nel testo anteriore alla sostituzione disposta dall'art. 14 della legge 7 marzo 2001, n. 62, come rettificato dal d.l. 5 aprile 2001, n. 99, conv. in legge 9 maggio 2001, n. 198 - prevedeva, in favore dei giornalisti professionisti, limitatamente al numero di unità ammesso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per i soli casi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendale, oltre alla facoltà di optare, nei termini previsti, per il prepensionamento qualora fossero stati ammessi al trattamento di integrazione salariale, anche l'ulteriore autonomo beneficio - abolito dal suindicato art. 14 - consistente nella possibilità di essere ammessi "a domanda" a godere del trattamento di prepensionamento, se dipendenti da imprese per le quali era intervenuto un decreto di autorizzazione al trattamento straordinario di integrazione salariale, indipendentemente dalla circostanza di essere stati posti o meno in cassa integrazione guadagni straordinaria, purché in possesso dei relativi requisiti contributivi e fosse stato accertato lo stato di crisi aziendale dell'impresa datrice di lavoro e, dunque, a condizione che la domanda fosse stata presentata prima della scadenza del periodo per il quale il Ministero del lavoro, con proprio decreto, aveva riconosciuto la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Riferimenti normativi: Legge 12/08/1977 num. 675 art. 2 com. 5 CORTE COST., Legge 05/08/1981 num. 416 art. 37, Legge 07/03/2001 num. 62 art. 14, Legge 09/05/2001 num. 198, Decreto Legge 05/04/2001 num. 99

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)