Sez. 4, Sentenza n. 14420 del 16/11/2005 Cc. (dep. 26/04/2006) Rv. 234022 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE | Contestazione a catena - Presupposti - Necessità che si tratti della medesima misura - Significato.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE
Perché possa applicarsi l'istituto della cosiddetta "contestazione a catena" (articolo 297, comma terzo, cod. proc. pen.), con conseguente decorrenza dei termini di durata della custodia cautelare dal giorno in cui è stata eseguita la prima misura, occorre che nei confronti del medesimo soggetto siano emesse più ordinanze che dispongono "la medesima misura cautelare", per "medesima misura" intendendosi quella ontologicamente identica con riferimento alla norma specifica del codice di rito che la prevede, non potendo invece parlarsi di "medesimezza" sulla sola base della natura coercitiva di misure oggettivamente diverse. Pertanto, l'istituto "de quo" è inapplicabile nel caso in cui venga disposta, con una prima ordinanza, la misura degli arresti domiciliari e, successivamente, con una seconda ordinanza, la misura della custodia in carcere, trattandosi di misure oggettivamente diverse.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)