Sez. 2 - , Sentenza n. 37975 del 28/10/2020 Cc. (dep. 31/12/2020) Rv. 280511 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE | Applicazione degli arresti domiciliari e della custodia cautelare in carcere – Retrodatazione dei termini – Ammissibilità.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE
La regola della retrodatazione dei termini di durata delle misure cautelari trova applicazione anche quando una prima ordinanza abbia disposto gli arresti domiciliari e una seconda la custodia cautelare. (In motivazione la Corte ha ribadito che l'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., non disciplina il tipo di misura adottabile, bensì il solo computo dei termini di custodia, che vengono retrodatati in presenza dello stesso fatto o di fatti connessi al momento di emissione del primo provvedimento).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)