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Sez. F, Sentenza n. 34203 del 25/08/2009 Cc. (dep. 04/09/2009) Rv. 244906 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE | Applicative rispettivamente degli arresti domiciliari e della custodia in carcere - Operatività della disciplina della "contestazione a catena" - Sussistenza.
Stato
decisa il 2009-08-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/244906-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE

La regola della retrodatazione dei termini di durata delle misure cautelari trova applicazione anche quando una prima ordinanza abbia disposto gli arresti domiciliari e una seconda la custodia cautelare. (In motivazione, la S.C. ha richiamato l'art. 284, comma quinto, cod. proc. pen., ai sensi del quale "l'imputato agli arresti domiciliari si considera in stato di custodia cautelare", e ha affermato che il riferimento alla "medesima" misura contenuto nell'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. non può essere inteso in termini così restrittivi da annullare sostanzialmente l'equiparazione globale stabilita dalla prima disposizione e valida al fine del calcolo dei termini di custodia cautelare).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)