Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13628 del 02/07/2015 (Rv. 635914 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Opposizione all'esecuzione - Regime di impugnabilità delle sentenze - Sentenze pubblicate dopo l'entrata in vigore della legge n. 52 del 2006 - Inammissibilità dell'appello - Fondamento - Estensione anche alla statuizione sulle spese - Necessità.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE
Ai fini della individuazione del regime di impugnabilità di una sentenza, occorre avere riguardo alla legge processuale in vigore alla data della sua pubblicazione, sicché le sentenze che abbiano deciso opposizioni all'esecuzione pubblicate nel periodo compreso tra il 1° marzo 2006 ed il 4 luglio 2009 (periodo in cui ha trovato applicazione il regime introdotto dalla legge 24 febbraio 2006, n. 52) sono soggette a ricorso per cassazione e non ad appello qualunque sia stato il contenuto della statuizione oggetto di impugnazione, ivi compresa, dunque, la regolamentazione delle spese di giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST., Legge 24/02/2006 num. 52 art. 14 CORTE COST., Legge 24/02/2006 num. 52 art. 22, Costituzione art. 111 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)